Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che ometta di fatturare le somme ricevute in acconto, le trattenga senza giustificarne l’imputazione e poi, richiesto, non dia chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie, in considerazione della forte riduzione dell’incolpazione, per proscioglimento da altri addebiti, la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita con la sanzione della censura). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Monza, 6 luglio 1998).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CASALINUOVO, rel. SICILIANO), sentenza del 17 maggio 2000, n. 39
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 39 del 17 Maggio 2000 (accoglie) (censura)- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 06 Luglio 1998 (sospensione)
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