Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che divulghi, presentandoli in udienza, documenti riservati sulle condizioni di salute del proprio assistito o di un proprio ex – cliente, ove tale diffusione non sia strettamente collegata, con efficacia a portata decisiva, all’esercizio di un diritto di difesa, e che compia un atto contrario all’interesse del proprio assistito denunciandolo all’autorità giudiziaria con riferimento a circostanze a lui note in dipendenza del mandato conferitogli. (Nella specie, in considerazione delle circostanze fattuali, la sanzione della sospensione per mesi sei è stata ridotta a mesi quattro). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 4 dicembre 2000)
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 14 luglio 2003, n. 211
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 211 del 14 Luglio 2003 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 04 Dicembre 2000 (sospensione)
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