Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che concluda una transazione all’insaputa del cliente e apponga sull’assegno rilasciato dalla controparte la firma falsa di girata trattenendo la somma così arbitrariamente incassata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 4 dicembre 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 1
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 19 Febbraio 2002 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 04 Dicembre 1993 (sospensione)
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