Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità – Rapporti con la parte assistita – Omesse informazioni sull’avvenuto accordo transattivo – Firma falsa di girata – Appropriazione somme – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che concluda una transazione all’insaputa del cliente e apponga sull’assegno rilasciato dalla controparte la firma falsa di girata trattenendo la somma così arbitrariamente incassata. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Taranto, 4 dicembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. TESTA), sentenza del 19 febbraio 2002, n. 1

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 1 del 19 Febbraio 2002 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Taranto, delibera del 04 Dicembre 1993 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment