Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di probità e decoro – Attività illecita – Associazione semplice – Sfruttamento della prostituzione – Illecito deontologico.

Pone in esser un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con attività compiacenti, esulanti dalle prestazioni professionali, apparentemente lecite ma in realtà illecite, si renda responsabile dei reati di associazione semplice, sfruttamento della prostituzione e riduzione in schiavitù. (Nella specie è stata confermata la sanzione della cancellazione dall’albo nei confronti del professionista che chiedeva permessi di soggiorno per giovani albanesi poi costrette dall’organizzazione delittuosa alla prostituzione). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 18 ottobre 2001)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ALPA, rel. SALDARELLI), sentenza del 1 aprile 2004, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 01 Aprile 2004 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Ottobre 2001 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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