Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante l’avvocato che realizzi e utilizzi un documento falso. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della cancellazione in sostituzione della sanzione della radiazione al professionista che aveva falsificato il bollettino di pagamento all’ordine della tassa annuale d’iscrizione e aveva dichiarato di avere provveduto al pagamento inviando come prova a documentazione il bollettino falso). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova, 13 dicembre 2000).
Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. STEFENELLI), sentenza del 4 luglio 2002, n. 93
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 93 del 04 Luglio 2002 (accoglie) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 13 Dicembre 2000 (radiazione)
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