Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di lealtà e probità – Sottoscrizione di atto di causa successiva al deposito in cancelleria – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di lealtà e probità cui il professionista è vincolato sia nei confronti dell’autorità giudiziaria che delle parti processuali e dei loro difensori, l’avvocato che sottoscriva gli atti di causa (pignoramento e citazione) dopo la notificazione e dopo il deposito in cancelleria. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 maggio 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 22 luglio 2005, n. 98

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 22 Luglio 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 06 Maggio 2004 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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