Pone in essere un illecito deontologico per violazione dell’art. 22 c.d.f., in relazione agli artt. 6 e 24 dello stesso codice, il professionista che non mantenga un comportamento ispirato a correttezza e lealtà nei confronti del collega, accusandolo ingiustamente di non avere accolto una sua richiesta di rinvio del tentativo di conciliazione davanti la Commissione Provinciale, e che non osservi il dovere di verità nella redazione dell’esposto presentato al C.d.O. territoriale, rappresentando in modo parziale e non veritiero fatti non corrispondenti alla realtà, al fine di indurre l’organo disciplinare locale ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del medesimo collega, successivamente archiviato (in CNF, nella specie, ha ridotto la sanzione della censura a quella dell’avvertimento). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rovigo, 19 aprile 2005).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 28 Dicembre 2006 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 19 Aprile 2005 (censura)
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