Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di fedeltà – Rapporti con la parte assistita – Conflitto di interessi.

Nel caso in cui professionisti partecipi del medesimo studio legale contemporaneamente prestino la propria attività in favore di soggetti in conflitto di interessi è ravvisabile la violazione dell’art. 37 CDF, trattandosi di un comportamento non conforme alla dignità ed al decoro professionale. Al fine di escludere l’illecito deontologico, invero, non rileva la circostanza secondo cui tra i professionisti sussista, come nelle specie, un semplice rapporto di colleganza di studio, e non invece un legame societario o d’altro tipo. Deve essere, infatti, condivisa l’interpretazione del citato art. 37 (ancor più a seguito della intervenuta modifica), secondo cui, più che la forma giuridica nella quale viene svolta la collaborazione fra colleghi, assume rilevanza il rapporto stesso di collaborazione continuativa e pubblica, tale da indurre chiunque a dubitare dell’autonomia di determinazione dei professionisti partecipi al sodalizio che si trovino a tutelare soggetti con posizioni opposte (nella specie, il CNF ha ritenuto di irrogare la sanzione dell’avvertimento, in luogo di quella della censura, ritenuta eccessiva anche per la mancanza di un danno effettivo subito dall’esponente). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verbania, 31 gennaio 2005).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PERFETTI), sentenza del 21 dicembre 2006, n. 184

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 184 del 21 Dicembre 2006 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verbania, delibera del 31 Gennaio 2005 (censura)
Giurisprudenza CNF

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