Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di favorire la proficuità della pratica forense – Violazione – Insussistenza – Fattispecie

Va esclusa la violazione dell’art. 26 del codice deontologico e la conseguente responsabilità riconosciuta dal Consiglio territoriale, qualora dalle risultanze probatorie sia emerso che l’avvocato titolare dello studio abbia sempre sorvegliato l’attività dei praticanti sia in udienza sia nella redazione di atti, a nulla rilevando la circostanza che lo studio sia sprovvisto di segretaria e che i praticanti rispondano al telefono. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 19 settembre 2007).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VERMIGLIO), sentenza del 4 giugno 2009, n. 62

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 04 Giugno 2009 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 19 Settembre 2007
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment