Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che svolga con negligenza il mandato ricevuto, che ometta di dare informazioni al collega dominus della causa sullo stato del procedimento, e che non restituisca al medesimo collega mandante ed ai clienti i titoli esecutivi necessari ad azionare la procedura esecutiva oggetto del mandato, così compromettendo la tutela delle relative ragioni creditorie. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 9 novembre 2007)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. VACCARO), sentenza del 4 maggio 2009, n. 11
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 11 del 04 Maggio 2009 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 09 Novembre 2007
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