Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di diligenza – Inadempimento al mandato – Esercizio dell’attività professionale mediante l’ausilio di collaboratori – Dovere di verifica e controllo – Responsabilità disciplinare – Natura oggettiva – Esclusione – Responsabilità personale – Gravità dell’inadempimento – Rilevanza – Adeguatezza della sanzione

La condotta che consista nell’aver omesso l’adempimento del mandato e nell’aver ciononostante fornito false assicurazioni alla parte assistita senza averne verificato la corrispondenza alla realtà integra la violazione di doveri essenziali dell’avvocato, anche qualora lo stesso abbia affidato a collaboratori compiti che avrebbe dovuto svolgere personalmente o far svolgere sotto la sua personale responsabilità nello studio verificandone l’esecuzione attentamente e costantemente. Trattasi, a tal riguardo, non di una sorta di “responsabilità oggettiva”, ma di responsabilità personale per doveri che fanno carico a colui al quale il mandato è stato conferito e lo ha accettato.
La gravità dell’inadempimento del mandato può avere rilevanza solo ai fini dell’adeguatezza della sanzione ai sensi dell’art. 2 del C.D.F., ma non anche ai fini della configurazione della violazione e della sussistenza della responsabilità, qualora, come nella specie, i fatti siano provati. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 11 dicembre 2008)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 12 ottobre 2011, n. 161

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 161 del 12 Ottobre 2011 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 11 Dicembre 2008
Giurisprudenza CNF

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