Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza – Espressioni offensive verso il C.d.O. – Ipotesi di insussistenza.

Non commette illecito deontologico l’avvocato che in risposta alle richieste di chiarimenti e accuse del C.d.O. assuma una linea difensiva ed usi espressioni intrise di “vis polemica” ma che non raggiungano intensità offensiva censurabile deontologicamente. (Nella specie è stato assolto l’avvocato che rivolto al consiglio aveva dichiarato di essere lieto che il C.d.O. “si interessi alle mie performances accademiche”…). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pesaro, 15 gennaio 1999).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. RUGGIERI), sentenza del 27 giugno 2003, n. 209

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 209 del 27 Giugno 2003 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Pesaro, delibera del 15 Gennaio 1999
Giurisprudenza CNF

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