Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con la parte assistita – Rapporti con il C.d.O. – Omessa comunicazione dell’accordo transattivo concluso – Trattenimento somme di spettanza del cliente – Firma falsa su quietanza e assegno – Produzione di documenti falsi a propria difesa – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non comunichi alla parte assistita l’intervenuto accordo transattivo, trattenga somme di spettanza del cliente apponendo le firme false sulla quietanza e sugli assegni incassati e che produca al C.d.O. un documento non veritiero a propria difesa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 luglio 2002)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 11 luglio 2005, n. 96

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 11 Luglio 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Luglio 2002 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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