Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che non comunichi alla parte assistita l’intervenuto accordo transattivo, trattenga somme di spettanza del cliente apponendo le firme false sulla quietanza e sugli assegni incassati e che produca al C.d.O. un documento non veritiero a propria difesa. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi dodici). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 4 luglio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 11 luglio 2005, n. 96
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 96 del 11 Luglio 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 04 Luglio 2002 (sospensione)
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