L’avvocato deve porre ogni più rigoroso impegno nella difesa del proprio cliente, ma tale difesa non può mai travalicare i limiti della rigorosa osservanza delle norme disciplinari e del rispetto che deve essere sempre osservato nei confronti della controparte, del suo legale e dei terzi, in ossequio ai doveri di lealtà e correttezza e ai principi di colleganza.
Ai sensi dell’art. 20, ult. parte, c.d.f., la ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica posta nella prima parte del medesimo articolo.
(Nella specie, il CNF ha ritenuto che, nel contesto della strategia difensiva scelta dagli incolpati per resistere alla domanda di modifica delle condizioni di separazione, apparisse non essenziale, oltre che soggettivamente sgradevole, il termine “amante” riferito in senso dispregiativo alla compagna del professionista ricorrente, anch’essa avvocato, al fine di mettere in luce un quadro di vita in contrasto con le giustificazioni poste a fondamento della richiesta riduzione dell’assegno di mantenimento. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 16 marzo 2009).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALAZAR), sentenza del 18 ottobre 2011, n. 167
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 167 del 18 Ottobre 2011 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 16 Marzo 2009 (avvertimento)
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