Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1 e 20 del codice deontologico forense, il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Macerata, 15 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 196

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 28 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Macerata, delibera del 15 Novembre 2004
abc, Giurisprudenza CNF

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