Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Rapporti con i colleghi – Espressioni sconvenienti e offensive – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, in violazione degli artt. 5 co.1 e 20 del codice deontologico forense, il professionista che, durante l’udienza, privi la collega del dovuto titolo di Avvocato (qualificandola semplicemente «signora») ed usi verso la stessa espressioni sconvenienti ed offensive, idonee ad incidere negativamente sulla dignità e sul prestigio dell’avvocato stesso e della classe forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 15 dicembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 dicembre 2006, n. 195

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 195 del 28 Dicembre 2006 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 15 Dicembre 2004
abc, Giurisprudenza CNF

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