Integra la violazione dell’art. 21, II canone, cod. deont., il comportamento dell’avvocato che agevoli l’esercizio abusivo della professione da parte di altro avvocato (nella specie, il fratello) cancellato, consentendone lo svolgimento nel proprio studio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Varese, 28 ottobre 2008).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 15 Dicembre 2011 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Varese, delibera del 28 Ottobre 2008 (avvertimento)
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