Avvocato – Norme deontologiche – Condotta millantatoria – Sanzione sospensione esercizio professione – Misura massima – Adeguatezza.

Ancorché limitata entro la soglia del tentativo e non abbia provocato alcun danno diretto né alla cliente né all’amministrazione della Giustizia, configura grave violazione deontologica la condotta millantatoria del professionista che consista nella richiesta di denaro da consegnare ad un magistrato allo scopo di favorire l’accoglimento di un ricorso proposto nell’interesse della medesima assistita. Deve pertanto ritenersi commisurata alla gravità della violazione la sanzione interdittiva temporanea irrogata nella misura massima, trattandosi di comportamento strettamente connesso alla funzione ed alla responsabilità dell’avvocato quale co-protagonista della giurisdizione e tale da indurre sconcerto e generalizzata disistima nei confronti dell’intera categoria. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. Roma, 15 luglio 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 28 dicembre 2007, n. 252

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 252 del 28 Dicembre 2007 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 15 Luglio 2004
Giurisprudenza CNF

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