Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Notifica al C.d.O. e ad almeno uno degli eletti – Necessità.

Il ricorso al C.N.F. ex art. 382/1944 avverso i risultati delle elezioni dei consigli territoriale deve essere notificato per la corretta instaurazione del contraddittorio, a pena di inammissibilità, al C.d.O. come organo emanante e ad almeno uno degli eletti affinché sia salvaguardata l’esigenza degli stessi di tutelare il loro interesse alla conservazione dell’esito elettorale. (Nella specie sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi che non erano stati né notificati, né comunicati al C.d.O. e agli avvocati eletti). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso i risultati elettorali per il rinnovo C.d.O. di Reggio Emilia, biennio 2002/2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 23 luglio 2002, n. 113

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 113 del 23 Luglio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Reggio Emilia, delibera del 31 Dicembre 2001
Giurisprudenza CNF

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