È legittimo e ammissibile il reclamo al C.N.F. firmato da un avvocato munito di mandato speciale posto su foglio spillato al ricorso; secondo la più recente giurisprudenza della Suprema corte, infatti, l’unicità del contesto documentale, in cui sono incorporati il ricorso e la procura scritta a margine o in calce o anche in foglio separato ma congiunto materialmente, comporta la reciproca integrazione dei due atti e la sicura riferibilità dell’uno all’altro come richiesto dall’articolo 365 c.p.c.. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso la proclamazione dei risultati elettorali C.d.O. di Forlì Cesena, anno 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 23 luglio 2002, n. 114
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 23 Luglio 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 31 Dicembre 2001
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