Avvocato – Elezioni forensi – Reclamo al C.N.F. – Deposito del reclamo oltre il termine perentorio di 10 giorni – Inammissibilità del reclamo.

Il termine previsto dall’articolo 6 d.l. n. 382/44 ha natura perentoria e decorre dalla proclamazione degli eletti. Pertanto il reclamo elettorale proposto oltre il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo. (Dichiara inammissibile il reclamo avverso la proclamazione dei risultati elettorali C.d.O. di Forlì Cesena, anno 2002).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. BONZO), sentenza del 23 luglio 2002, n. 114

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 114 del 23 Luglio 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 31 Dicembre 2001
Giurisprudenza CNF

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