In tema di procedimento elettorale, le mere irregolarità vanno distinte dalle vere e proprie nullità, che sussistono o sono sanzionabili qualora siano espressamente sancite o discendano dalla corretta applicazione del principio della strumentalità delle forme, in ossequio al quale sono rilevanti le irregolarità che hanno influenza sostanziale sul diritto di elettorato e sulla sincerità e libertà di voto nonché, ovviamente, sulla par condicio degli eleggibili. (Rigetta il reclamo per l’annullamento dei risultati delle elezioni forensi del 17/18 e 24 gennaio 2002 C.d.O. di Salerno).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 17 Ottobre 2002 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 24 Gennaio 2002
0 Comment