Avvocato – Elezioni forensi – Invalidità – Rilevanza – Principio di strumentalità delle forme.

In tema di procedimento elettorale, le mere irregolarità vanno distinte dalle vere e proprie nullità, che sussistono o sono sanzionabili qualora siano espressamente sancite o discendano dalla corretta applicazione del principio della strumentalità delle forme, in ossequio al quale sono rilevanti le irregolarità che hanno influenza sostanziale sul diritto di elettorato e sulla sincerità e libertà di voto nonché, ovviamente, sulla par condicio degli eleggibili. (Rigetta il reclamo per l’annullamento dei risultati delle elezioni forensi del 17/18 e 24 gennaio 2002 C.d.O. di Salerno).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. DANOVI, rel. MIRIGLIANI), sentenza del 17 ottobre 2002, n. 173

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 173 del 17 Ottobre 2002 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Salerno, delibera del 24 Gennaio 2002
Giurisprudenza CNF

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