A norma del combinato disposto degli artt. 3, quarto comma, R.D.L. 22 gennaio 1934, nn. 37 e 31, quinto comma, R.D.L. 27 novembre 1933, l’interessato deve impugnare, a pena d’inammissibilità, la decisione del Consiglio dell’Ordine con ricorso al Consiglio nazionale forense entro venti giorni dalla notifica della decisione stessa. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Prato, 5 giugno 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Di Lauro), decisione del 23 giugno 1988, n. 34
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 34 del 23 Giugno 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 05 Giugno 1987
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