Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Registro dei praticanti procuratori – Domanda di iscrizione – Procedimento di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera – Comunicazione a mezzo raccomandata – Efficacia.

La delibera con cui il Consiglio dell’Ordine respinge l’istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti procuratori, inoltrata all’interessato con il testo integrale a mezzo lettera raccomandata, anziché a mezzo notifica, come previsto dall’art. 31 del r.d.l. 1578/1983, è validamente comunicata, in quanto idonea a porre l’interessato nella piena cognizione del provvedimento. (Rigetta ricorso contro decisione del Consiglio dell’Ordine di Ancona, 22 dicembre 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Dolzani), sentenza del 19 settembre 1989, n. 127

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 127 del 19 Settembre 1989 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 22 Dicembre 1988
Giurisprudenza CNF

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