È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 l.p.f. con riferimento alla disparità di trattamento, per differenza di sesso, in ordine alla considerazione che i praticanti procuratori uomini non usufruirebbero, a differenza delle donne, di un uguale periodo di libero esercizio dell’attività di patrocinio. La disparità di trattamento normativo, infatti, va rilevata paragonando situazioni omogenee, quali non sono quelle in esame. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine Lucera, 18 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Caranci), sentenza del 30 ottobre 1989, n. 146
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 146 del 30 Ottobre 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Luglio 1988
0 Comment