Deve essere dichiarato inammissibile, per scadenza del termine, il ricorso presentato al Consiglio nazionale forense, avverso la delibera emessa dal consiglio dell’ordine che abbia confermato una precedente deliberazione di rigetto di una domanda di iscrizione nell’albo degli avvocati, non tempestivamente impugnata dall’interessato (nella specie il professionista avrebbe dovuto impugnare entro i termini di legge la prima delibera del consiglio dell’ordine e non la seconda confermativa della prima). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Reggio Calabria, 13 settembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. Rossi), sentenza del 19 dicembre 1995, n. 154
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 154 del 19 Dicembre 1995 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Reggio Calabria, delibera del 13 Settembre 1994
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