L’esercizio della pratica forense consiste, senza che possano stabilirsi priorità, sia nella frequentazione dello studio del procuratore sia nello svolgimento assiduo delle previste attività in sede giudiziaria. Pertanto, pur essendo indicato un numero minimo di udienze a cui il praticante deve assistere, per il principio dell’assiduità, queste non possono concentrarsi nell’arco di pochi giorni consecutivi tra loro, ma dovranno essere distribuite nell’arco del semestre (nella specie non è stato computato ai fini della pratica un semestre in cui il praticante non risultava aver assistito ad alcuna udienza). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 18 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caddeo), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 16
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 16 del 21 Febbraio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 18 Aprile 1994
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