La violazione dell’art. 3 del r.d.l. 37/34, in applicazione del quale il consiglio dell’ordine deve deliberare sulla domanda di iscrizione nel termine di 30 giorni dalla presentazione della domanda, come pure la violazione dell’art. 31 del r.d.l. 1578/33 in applicazione del quale tale deliberazione deve essere notificata alla parte entro il termine di 15 giorni, non comporta alcuna inefficacia del provvedimento adottato, avendo i suddetti termini natura meramente dilatoria. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Nola, 20 giugno 1995).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Guidi), sentenza del 30 gennaio 1996, n. 5
– numero: 5
– anno: 1996
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Praticante procuratore – Domanda iscrizione registro speciale – Termine ex art. 3 r.d.l. n. 37/34 – Termine ex art. 31 r.d.l. 1578/33 – Natura meramente dilatoria – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Guidi Carla), sentenza n. 5 del 30 Gennaio 1996
Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Praticante procuratore – Residenza nel circondario del C.d.O. presso cui si chiede l’iscrizione – Necessità – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Guidi Carla), sentenza n. 5 del 30 Gennaio 1996
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 5 del 30 Gennaio 1996 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Nola, delibera del 20 Giugno 1995