Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Iscrizione elenco speciale – Dipendente ente pubblico trasformato in privato – Diritti quesiti – Tutela – Sussiste.

L’art. 3 della legge professionale consente l’iscrizione nell’elenco speciale dei dipendenti preposti all’ufficio legale di un ente pubblico in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati e procuratori. Eccezionalmente l’art. 3 della legge 218 del 1990 in tema di trasformazione di enti pubblici in società di diritto privato, dispone la tutela dei diritti quesiti di coloro che, prima della trasformazione dell’ente, fossero iscritti all’elenco speciale annesso all’albo professionale forense, consentendo, pertanto, il mantenimento dell’iscrizione ed il conseguenziale esercizio della professione forense a coloro che altrimenti, vista la natura privata dell’ente non avrebbero più tale diritto. Deve, quindi, negarsi la possibilità di iscrizione all’elenco speciale di coloro che, al momento della trasformazione dell’ente da pubblico in privato, non possedevano i requisiti richiesti e non erano perciò iscritti al suddetto elenco, posto che in questo caso non si verte in tema di diritti quesiti, ma di mera aspettativa, non tutelabile. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Barcellona Pozzo di Gotto, 20 aprile 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CAGNANI, rel. DE MAURO), sentenza del 30 novembre 1995, n. 147

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 30 Novembre 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Barcellona Pozzo di Gotto, delibera del 20 Aprile 1994
Giurisprudenza CNF

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