È compito del consiglio dell’ordine verificare la sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata prima di procedere alla iscrizione del professionista nel relativo albo.
Pone in essere un comportamento deontologicamente scorretto l’avvocato che, trascurando di avere rapporti diretti con i propri assistiti, si serva per il conferimento dell’incarico professionale di moduli prestampati, fatti firmare dalla segretaria di una agenzia assicurativa ai clienti, senza rappresentare loro il vero significato di quella sottoscrizione. (Nella specie è stata inflitta la sanzione della censura). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Bergamo del 23 aprile 1993).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. CADDEO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 124
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 124 del 06 Novembre 1995 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Bergamo, delibera del 23 Aprile 1993 (censura)
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