Il dipendente pubblico, abilitato all’esercizio della professione forense, per ottenere l’iscrizione negli elenchi speciali annessi all’albo professionale, deve dimostrare che: a) presso l’ente da cui egli dipende sia stato istituito un ufficio legale staccato ed autonomo, con specifica trattazione delle cause e degli affari legali dell’ente; b) che a detto ufficio egli sia adibito occupandosi ivi in via esclusiva delle cause e degli affari legali dell’ente. (Nella specie si è negato il diritto all’iscrizione al dipendente di una U.S.L. nella quale non era stato costituito un autonomo ufficio legale). (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 20 dicembre 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. D’Errico), sentenza del 11 luglio 1996, n. 95
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 95 del 11 Luglio 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 20 Dicembre 1994
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