Le eccezioni al principio di incompatibilità della professione forense con il lavoro subordinato nel caso in cui questo sia prestato a favore di enti pubblici non violano i precetti costituzionali, sia per le condizioni di maggior autonomia nelle quali tali professionisti esplicano le loro mansioni rispetto ai dipendenti di imprenditori privati, sia perché tali eccezioni si rendono necessarie al fine di consentire a tali enti, ai quali il nostro ordinamento conferisce prerogative di diritto pubblico, di disporre di propri organi tecnico-legali, a somiglianza dell’Avvocatura dello Stato. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 19 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. CAGNANI, rel. CAGNANI), sentenza del 16 luglio 1990, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 16 Luglio 1990 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 19 Luglio 1988
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