Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Incompatibilità – Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell’Ordine – Delibera di cancellazione. Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Dipendente della Federconsorzi – Natura dell’Ente – Cancellazione.

Il Consiglio dell’Ordine deve dar corso alla cancellazione dall’Albo di appartenenza ogni qualvolta constati l’insussistenza di uno dei requisiti il cui possesso è condizione per l’iscrizione all’Albo professionale, senza che rilevi che il requisito sia venuto a mancare dopo l’iscrizione o già mancasse quando essa è avvenuta.
L’art. 3, ultimo comma, lett. b) della legge professionale è da interpretare nel senso che solamente i legali degli enti pubblici debbano essere considerati eccettuati dal regime di incompatibilità. Nella fattispecie è stata pronunciata la cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo del professionista dipendente della Federconsorzi in quanto l’Ente risulta configurato secondo lo schema di una società cooperativa a responsabilità limitata, partecipato da consorzi agrari, a loro volta partecipati da persone fisiche o giuridiche le quali esercitano impresa agraria. Pertanto la Federconsorzi, quale ente che opera con gli strumenti del diritto privato, e strutturato secondo criteri privatistici, non può ritenersi ente pubblico. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 28 aprile 1988).

Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. LANDRISCINA), sentenza del 8 giugno 1990, n. 48

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 48 del 08 Giugno 1990 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Aprile 1988
Giurisprudenza CNF

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