Il provvedimento di cancellazione dall’Elenco speciale annesso all’Albo per incompatibilità consiste nell’esplicazione di un potere particolare di emendazione degli Albi a seguito di un nuovo esame. In tali casi la cancellazione è un atto dovuto e non può ricondursi agli atti di annullamento di ufficio degli atti della pubblica amministrazione. (Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 22 dicembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. MAZZAROLLI), decisione del 10 gennaio 1989, n. 7
– numero: 7
– anno: 1989
– autorità: Consiglio Nazionale Forense
– tipo: sentenza
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Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Delibera del Consiglio – Composizione del collegio giudicante.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Mazzarolli Leopoldo), sentenza n. 7 del 10 Gennaio 1989
Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Incompatibilità – Cancellazione – Natura dell’atto.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Mazzarolli Leopoldo), sentenza n. 7 del 10 Gennaio 1989
Avvocato e procuratore – Tenuta Albi – Elenco speciale annesso all’Albo – Diritto all’iscrizione – Requisiti – Dipendente Sip – Incompatibilità – Cancellazione.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina Vito, rel. Mazzarolli Leopoldo), sentenza n. 7 del 10 Gennaio 1989
Classificazione
– Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 7 del 10 Gennaio 1989 (respinge)– Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Dicembre 1987