Qualora il Consiglio dell’Ordine nell’esercizio del suo potere di autotutela revochi una precedente delibera di cancellazione all’Albo per incompatibilità, il relativo giudizio di impugnazione della delibera di cancellazione non può procedere nel merito e va dichiarato il non luogo a deliberare perché cessata la materia del contendere. (Dichiara non luogo a deliberare su ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rieti, 23 febbraio 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. LANDRISCINA, rel. Di LAURO), sentenza del 16 luglio 1990, n. 57
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 16 Luglio 1990 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Rieti, delibera del 23 Febbraio 2989
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