Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Domanda iscrizione albo speciale annesso – Successiva delibera del C.d.O. – Ritiro del ricorso – Cessazione della materia del contendere – Sussiste.

La dichiarazione scritta con cui il professionista comunichi al C.N.F. che, a seguito di successiva delibera del C.d.O. il problema per cui lo stesso ricorre deve essere considerato superato, costituisce una formale rinuncia alla trattazione del ricorso proposto. Deve dichiararsi pertanto cessata la materia del contendere. (Dichiara cessata la materia del contendere per rinuncia al ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 21 giugno 1995).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. De Mauro), sentenza del 28 febbraio 1996, n. 37

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 28 Febbraio 1996 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 21 Giugno 1995
Giurisprudenza CNF

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