Il rigetto della domanda di iscrizione per motivi di incompatibilità o di condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito l’aspirante nelle sue giustificazioni. Nella fattispecie è stata respinta l’istanza di iscrizione all’albo per motivi di incompatibilità senza che fosse previamente sentito l’interessato per le sue giustificazioni. Ciò pur risultando depositata agli atti una sua memoria esplicativa, priva di data, che non è stata considerata equipollente alla sua audizione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Rovigo, 3 settembre 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Scassellati Sforzolini), sentenza del 15 settembre 1992, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 15 Settembre 1992 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Rovigo, delibera del 03 Settembre 1991
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