Ha titolo ad essere iscritto all’Albo degli avvocati il procuratore che ai sensi dell’art. 27 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 possa comprovare con idonea documentazione di aver esercitato in modo continuativo ed effettivo la professione per un periodo non inferiore ai sei anni. Nella fattispecie l’interessato aveva provato di aver svolto funzioni di difensore d’ufficio in numero assai modesto di procedimenti, di aver assunto la difesa di parenti in alcune cause possessorie, di aver proposto nel proprio interesse due ricorsi al T.A.R. e di aver curato una controversia agraria. La sua attività è stata quindi ritenuta sporadica ed occasionale, e in ogni caso non idonea a consentire l’iscrizione all’Albo. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Lucera, 22 marzo 1981).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Sanino), sentenza del 3 agosto 1989, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 03 Agosto 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 22 Marzo 1981
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