Il diritto al lavoro non deve essere inteso nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l’esercizio nell’interesse generale. In particolare l’esercizio delle professioni intellettuali è sempre stato oggetto di speciale disciplina, anche limitativa, a tutela delle esigenze di carattere generale. Per tale motivo non è in contrasto con l’art. 16 della Costituzione (il quale consente al cittadino di fissare la propria residenza nel territorio nazionale, ove piu` gli aggrada) la disposizione contenuta nell’art. 25 della legge professionale (che prevede l’obbligo di iscrizione del procuratore presso l’albo della Corte d’Appello ove è stato sostenuto l’esame). (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio dell’Ordine di Roma, 14 luglio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Caranci), sentenza del 7 agosto 1989, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 07 Agosto 1989 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Luglio 1988
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