Non può essere disposta la cancellazione dall’Albo se non dopo aver sentito l’interessato nelle sue giustificazioni. Tale precetto contenuto nell’art. 37 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 è perentorio ed essenziale in quanto attiene al diritto di contraddittorio e non può essere in alcun modo violato. La mancata osservanza di esso determina la nullità insanabile e rilevabile di ufficio della decisione. (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Locri, 8 marzo 1989).
Consiglio Nazionale Forense (pres. GRANDE STEVENS, rel. DOLZANI), sentenza del 6 luglio 1990, n. 49
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 49 del 06 Luglio 1990 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Locri, delibera del 08 Marzo 1989
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