Avvocato e procuratore – Tenuta albi – Albo avvocati e procuratori – Esercizio di attività di impresa – Incompatibilità – Residenza in luogo diverso da quello di iscrizione – Cancellazione.

L’esercizio di attività imprenditoriale con la qualifica di presidente di cooperativa è incompatibile con la qualità di professionista; deve essere pertanto cancellato dall’Albo l’avvocato, tanto più se ha trasferito la residenza in un luogo diverso da quello di iscrizione. (Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 10 dicembre 1990).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Cagnani, rel. Panuccio), sentenza del 12 maggio 1993, n. 76

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 76 del 12 Maggio 1993 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Dicembre 1990
Giurisprudenza CNF

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