La morte dell’avvocato che, dopo la sanzione inflitta dal consiglio dell’ordine, aveva proposto ricorso al Consiglio nazionale forense, determina l’impossibilità di prosecuzione dello stesso procedimento innanzi al Consiglio nazionale forense. Tanto si pone in termini di preclusiva pregiudizialità rispetto all’esame del merito e se ne deve dichiarare il non luogo a procedere per morte del professionista. (Dichiara non luogo a deliberare per morte del ricorrente avverso decisione C.d.O. di Messina del 6 aprile 1991).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Buccico), sentenza del 5 dicembre 1994, n. 133
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 133 del 05 Dicembre 1994 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Messina, delibera del 06 Aprile 1991
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