Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Ricorso al Consiglio nazionale forense – Presentazione oltre i termini previsti dalla legge – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

Il ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione del consiglio dell’ordine territoriale, deve essere presentato entro il termine stabilito dall’art. 50, co. 1o, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. La violazione del termine contenuto nella citata norma comporta l’inammissibilità del ricorso. (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Genova del 18 novembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Panuccio), sentenza del 27 dicembre 1994, n. 178

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 178 del 27 Dicembre 1994 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 18 Novembre 1993
Giurisprudenza CNF

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