Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Regolare costituzione consiglio dell’ordine – Convocazione di tutti i suoi componenti – Necessità – Sussiste.

La validità delle deliberazioni del consiglio dell’ordine degli avvocati in materia disciplinare può essere riconosciuta solo se tutti i componenti del consiglio siano stati regolarmente convocati; l’omessa regolare convocazione comporta la nullità del procedimento, anche se adottato con la presenza di un numero legale di consiglieri. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli del 6 ottobre 1992).

Consiglio Nazionale Forense (pres. RICCIARDI, rel. D’ARLE), sentenza del 6 novembre 1995, n. 116

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 116 del 06 Novembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 06 Ottobre 1992
Giurisprudenza CNF

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