Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Rapporti con il giudicato penale – Autonomia del procedimento disciplinare – Sussiste.

Secondo il disposto del nuovo rito penale, deve escludersi un qualsiasi automatismo tra la sentenza penale di condanna e la decisione disciplinare. Il giudice disciplinare, infatti, è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo del 22 febbraio 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ff. CAGNANI, rel. Di BENEDETTO), sentenza del 6 novembre 1995, n. 117

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 117 del 06 Novembre 1995 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 22 Febbraio 1993
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment