Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prova assunta in procedimento nullo – Nullità della prova – Sussiste.

La prova assunta in un procedimento radicalmente nullo è essa stessa nulla e, come tale, non può essere utilizzata in altro procedimento. (Accoglie ricorso avverso decisione C.d.O. di Lagonegro, 10 novembre 1994).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 21 febbraio 1996, n. 20

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 21 Febbraio 1996 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Lagonegro, delibera del 10 Novembre 1994
Giurisprudenza CNF

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