Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.d.O. – Natura amministrativa – Sussiste – Questione di illegittimità costituzionale della legge professionale con gli artt. 102, 106 della Costituzione – Manifesta infondatezza.

Il procedimento al C.d.O. ha natura amministrativa e non penale e pertanto non può tale procedimento ritenersi in contrasto con l’art. 24 Cost., relativo al diritto di difesa, né con l’art. 102, relativo al divieto di istituzione di giudice speciale, né con l’art. 106 in quanto il metodo elettivo dei componenti, l’osservanza delle norme del processo civile e l’intervento del P.M. offrono sufficiente garanzia dell’indipendenza dei giudici e dell’imparzialità dei giudizi. (Accoglie parzialmente ricorso avverso decisioni C.d.O. di Ravenna, 9 luglio 1993 e 19 marzo 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Di Benedetto), sentenza del 5 ottobre 1996, n. 120

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 05 Ottobre 1996 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 09 Luglio 1993 (censura)
Giurisprudenza CNF

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