Il termine di prescrizione dell’azione disciplinare viene interrotto non solo dalla delibera di apertura del procedimento e dalla relativa comunicazione all’incolpato, ma anche per effetto dei successivi atti del procedimento medesimo. (Rigetta ricorso, in sede di giudizio di rinvio, avverso decisione C.d.O. di Firenze, 19 dicembre 1990).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Vinatzer), sentenza del 15 maggio 1996, n. 69
Chiavi di ricerca:
- numero: 69
- anno: 1996
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
- numero: 69
- anno: 1996
- autorità: Consiglio Nazionale Forense
- tipo: sentenza
Risultati della ricerca: 4
- Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione azione disciplinare – Decorrenza durante il procedimento – Applicabilità dell’art. 160 c.p. – Ammissibilità – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vinatzer Gunther), sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996 - Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Interruzione – Atti del procedimento – Ammissibilità – Sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vinatzer Gunther), sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996 - Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Delibera di apertura procedimento disciplinare – Mancanza firma del presidente e del segretario – Nullità dell’atto – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vinatzer Gunther), sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996 - Avvocato e procuratore – Norme deontologiche – Principi generali – Uso di espressioni sconvenienti ed offensive – Reazione ad un fatto scorretto altrui – Illecito disciplinare – Sussiste – Scriminante ex art. 599 c.p. – Non sussiste.
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani Raoul, rel. Vinatzer Gunther), sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 69 del 15 Maggio 1996 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 19 Dicembre 1990 (sospensione)
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