La proposizione del ricorso avverso la decisione del C.d.O. in materia disciplinare, oltre il termine perentorio di venti giorni stabilito dall’art. 50 r.d.l. 1578/33, determina l’inammissibilità del gravame proposto dall’incolpato, a nulla valendo il precedente invio, a mezzo fax, entro i termini, del ricorso medesimo (questa comunicazione informale, infatti, non soddisfa l’esigenza prescritta dall’art. 59 r.d. n. 37/34). (Dichiara inammissibile ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 26 marzo 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Bonazzi, rel. Vinatzer), sentenza del 29 marzo 1996, n. 40
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 40 del 29 Marzo 1996 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera del 26 Marzo 1994
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