Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Onere di specificazione dei motivi di impugnazione – Mancanza – Inammissibilità – Sussiste.

L’onere di specificazione dei motivi di appello richiede l’indicazione, chiara ed inequivoca, delle ragioni in fatto ed in diritto della doglianza; pertanto un ricorso estremamente stringato, e privo sostanzialmente dei motivi, deve ritenersi inammissibile. (Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma del 25 novembre 1993).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Panuccio, rel. Mazzarolli), sentenza del 4 luglio 1995, n. 74

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 74 del 04 Luglio 1995 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 25 Novembre 1993
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment